Allegato 2

 
 

 


Disposizioni per l’attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale.

 

Il nuovo sistema di classificazione del personale entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2004: l’allegato 3 contiene le principali figure professionali di riferimento. Al fine esclusivo di armonizzare il nuovo Sistema di Classificazione Professionale con il previgente assetto inquadramentale  si conviene quanto segue:

 

con decorrenza 1 gennaio 2004:

 

-       il personale appartenente alla ex area di base confluisce nel livello F ;

 

-           il personale appartenente alla ex area operativa confluisce nel livello D con le eccezioni che seguono:

nei livelli C e B confluiscono i dipendenti che svolgono mansioni proprie delle figure professionali in essi indicate;

 

-           il personale appartenente all’area Quadri di II° Livello, confluisce nel livello A posizione retributiva A2;

 

-           il personale appartenente all’area Quadri di I° Livello, ivi compresi i Q1 denominati Professional, confluisce nel livello A posizione retributiva A1.

 

con decorrenza 31 dicembre 2004:

 

il personale confluito nel livello C appartenente alla figura professionale “Direttore Ufficio Postale con responsabilità di 1 risorsa” confluisce nel livello B.

 

In deroga a quanto previsto al sesto comma dell’art. 21 del presente CCNL, gli addetti in attività che saranno proprie dei livelli professionali F, E e D, di cui all’allegato 3, che alla data di stipula del presente CCNL, sono impiegati ad attività di sportello presso gli uffici postali, confluiranno, alla data del 1 gennaio 2004, nel livello C, nella figura professionale di “Operatore Sportello Senior”.

 

Le posizioni economiche differenziate di cui all’art. 4 del CCNL 19 giugno 1996 e le ulteriori posizioni economiche di cui all’art. 57, comma 1 , lett. A), ultimo alinea,  del presente CCNL, eventualmente in godimento da parte del personale  cui, nel nuovo sistema inquadramentale, verrà attribuito il livello professionale C ovvero livello superiore, saranno riassorbibili.

 

Le Parti concordano che per i lavoratori individuati nella posizione professionale di “Collaboratore” (ex posizione CCNL dell’11 gennaio 01 – allegato 3 – Figure professionali di riferimento) fino al 31 dicembre 2006 verrà comunque garantita l’equiparazione degli istituti normativi ed economici dei Quadri. Nei confronti di tali lavoratori, l’Azienda si impegna a valutare specifiche iniziative di carattere progettuale e formativo, idonee sia a salvaguardare e sostenere le esperienze acquisite, sia a sviluppare competenze e professionalità che favoriscano  una loro mirata valorizzazione. Tali risorse infatti costituiranno uno dei bacini preferenziali di individuazione dei quadri cui attribuire i ruoli professionali e gestionali di cui nel tempo andrà a verificarsi l’esigenza.

 

 

Nota a verbale

 

Con riferimento all'ultimo comma del presente allegato, si precisa che le posizioni professionali ivi richiamate, individuate nel livello professionale B dell'allegato 3 del presente CCNL, sono esclusivamente riferite alle figure di Collaboratore, Area professionale Q2, così come individuate nell'allegato 3 all'art. 61 del CCNL 11 gennaio 2001.