Allegato 
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Disposizioni 
per l’attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale.
Il 
nuovo sistema di classificazione del personale entra in vigore a decorrere dal 1 
gennaio 2004: l’allegato 3 contiene le principali figure professionali di 
riferimento. Al fine esclusivo di 
armonizzare il nuovo Sistema di Classificazione Professionale con il previgente 
assetto inquadramentale  si conviene 
quanto segue: 
con 
decorrenza 1 gennaio 2004:
-       il 
personale appartenente alla ex area di base confluisce 
nel livello F ;
-           
il 
personale appartenente alla ex area operativa confluisce nel livello D con le 
eccezioni che seguono:
nei 
livelli C e B confluiscono i dipendenti che svolgono mansioni proprie delle 
figure professionali in essi indicate; 
-           
il 
personale appartenente all’area Quadri di II° Livello, 
confluisce nel livello A posizione retributiva A2;
-           
il 
personale appartenente all’area Quadri di I° Livello, ivi compresi i Q1 
denominati Professional, 
confluisce nel 
livello A posizione retributiva A1.
con 
decorrenza 31 dicembre 2004:
il 
personale confluito nel livello C appartenente alla figura professionale 
“Direttore Ufficio Postale con responsabilità di 1 risorsa” confluisce nel 
livello B.
In deroga a quanto previsto al sesto comma 
dell’art. 21 del presente CCNL, gli addetti in attività che saranno proprie dei 
livelli professionali F, E e D, di cui all’allegato 3, 
che alla data di stipula del presente CCNL, sono impiegati ad attività di 
sportello presso gli uffici postali, confluiranno, alla data del 1 gennaio 2004, 
nel livello C, nella figura professionale di “Operatore Sportello Senior”. 
Le posizioni 
economiche differenziate di cui all’art. 4 del CCNL 19 
giugno 1996 e le ulteriori posizioni economiche di cui all’art. 57, comma 1 , 
lett. A), ultimo alinea,  del 
presente CCNL, eventualmente in godimento da parte del personale  cui, nel nuovo sistema inquadramentale, 
verrà attribuito il livello professionale C ovvero livello superiore, saranno 
riassorbibili.
Le Parti 
concordano che per i lavoratori individuati nella posizione professionale di 
“Collaboratore” (ex posizione CCNL dell’11 gennaio 01 – allegato 3 – Figure 
professionali di riferimento) fino al 31 dicembre 2006 verrà comunque garantita l’equiparazione degli istituti 
normativi ed economici dei Quadri. Nei confronti di tali lavoratori, l’Azienda 
si impegna a valutare specifiche iniziative di 
carattere progettuale e formativo, idonee sia a salvaguardare e sostenere le 
esperienze acquisite, sia a sviluppare competenze e professionalità che 
favoriscano  una loro mirata 
valorizzazione. Tali risorse infatti costituiranno uno 
dei bacini preferenziali di individuazione dei quadri cui attribuire i ruoli 
professionali e gestionali di cui nel tempo andrà a verificarsi l’esigenza. 
Con riferimento all'ultimo 
comma del presente allegato, si precisa che le posizioni professionali ivi 
richiamate, individuate nel livello professionale B dell'allegato 3 del presente 
CCNL, sono esclusivamente riferite alle figure di 
Collaboratore, Area professionale Q2, così come individuate 
nell'allegato 3 all'art. 61 del CCNL 11 gennaio 2001.